PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di albi professionali, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per il loro coordinamento.

Art. 2.

      1. Il Governo trasmette lo schema di testo unico di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

      1. Sullo schema di testo unico, prima della sua trasmissione alle Camere ai sensi dell'articolo 2, è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro due mesi dalla trasmissione.

Art. 4.

      1. Ai fini della predisposizione del testo unico, il Governo può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari e di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

 

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Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 4, valutato in 250 mila euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.